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Norme comportamentali

STADIO
Norme Comportamentali
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Premessa

Per “Stadio” si intende l’intera struttura/impianto, incluse tutte le aree in concessione, occupate o utilizzate dal club e l’area di servizio esterna.
Per “Club” si intende l’Organizzatore dell’Evento (Società sportiva).
Per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club che ha luogo allo stadio.

1. Accesso e permanenza allo stadio

L’accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento.
ll rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionistiche e Dilettantistiche, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore e l’applicazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l’applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D. L. 28/2003 conv. L. 88/2003).

L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo (biglietto) di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso

L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’ Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.

L’Autorità di Pubblica Sicurezza presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all’interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.


2. Divieti

E’ severamente vietato:

• introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere perico-loso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.)

• la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di intro-durre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.

• introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n. 14/2007 dell’8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposita richiesta alla società che organizza l’incontro;

• introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;

• esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad as-sumere la posizione eretta; (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)

• introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;

• arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma 2)

• sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003)

• ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell’art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;

3. Avvertenze e disposizioni di legge

REATI PENALE:
Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare: ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi; effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste; lanciare oggetti; incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

MOTIVI DI INTERDIZIONE ALL’ACCESSO E/O DI ESPULSIONE DALLO STADIO E/O DI DENUNCIA:
L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello sta-dio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o i beni di proprietà del club, commetta atti criminali all’interno o nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio in occasione di un evento, può essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed è passibile di diffida per l’accesso allo stadio per tutti i futuri eventi.


Tel. 0533350092 - P.I. 01297760389
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